18 Aprile 2024
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Primo Soccorso Aziendale

Con la legge 81/2008 "Tutela dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro", il legislatore ha voluto introdurre delle normative e dei comportamenti idonei a garantire la massima sicurezza dei lavoratori nel proporio posto di lavoro agendo su vari fronti: i locali adibiti al posto di lavoro, la sicurezza della attrezzature utilizzate e sulla
formazione del personale.

L´art.36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, aggiornato dal D.Lgs. 106/09, impone al datore di lavoro di provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un´adeguata informazione "sulle procedure che riguardano il pronto soccorso". il regolamento sul pronto soccorso aziendale, reso attuativo con il Decreto n. 388 del 15/07/2003, ha introdotto importanti novità che riguardano sia gli aspetti organizzativi/gestionali che formativi. Il corso offre un approccio pratico e teorico ai problemi del primo soccorso enfatizzando essenzialmente le manovre che, in attesa del personale sanitario, i lavoratori dovranno evitare per non provocare uletriori danni alla persona infortunata.

DECRETO MINISTERIALE
Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003 ha introdotto una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale e specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi.

Gruppo A:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all´obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all´articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell´agricoltura.

Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all´Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l´attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l´azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all´attività con indice più elevato.

REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

- Per le aziende o unità produttive di gruppo A, i tempi minimi del corso di formazione sono di 16 ore complessive, e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell´attività svolta.

- Per le aziende o unità produttive di gruppo B e gruppo C, i tempi minimi del corso di formazione sono di 12 ore complessive.

La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico, con un modulo formativo:
di 4 ore per le aziende di gruppo B e C;
di 6 ore per le aziende di gruppo A.
Docenti
- Medico per la parte teorica
- Infermiere per la parte pratica
Orari
Da concordare con le esigenze dell´azienda riechiedente
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Primo Soccorso Aziendale
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